La sospensione feriale dei termini processuali ferma il decorso dei termini dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Non è una vacanza degli uffici: è una sospensione del conteggio. Sbagliarla sposta la scadenza fino a un mese, e chi la applica dove non spetta arriva tardi. Gli errori nascono da tre domande: come si contano i mesi, quali cause sono escluse, che cosa succede nel penale. Se hai già la data dell’atto, calcola la scadenza con la sospensione feriale già applicata: ogni passaggio porta la norma che lo fonda.
Quando cade la sospensione feriale e quanti giorni dura
Dal 1° al 31 agosto: 31 giorni, non 30. L’art. 1 della L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto e riprende dalla fine del periodo. E aggiunge la regola che si dimentica più spesso: se il decorso dovrebbe iniziare durante il periodo, l’inizio è differito alla sua fine.
La misura vale dall’anno 2015. Fino al 2014 la sospensione andava dal 1° agosto al 15 settembre, 46 giorni (art. 16 D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014; per il processo amministrativo art. 20, comma 1-ter, D.L. 83/2015). Al processo tributario arriva per il rinvio alle norme del codice di procedura civile (art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992; dal 1° gennaio 2027 art. 45, comma 2, D.Lgs. 175/2024).
Come si calcola: giorni, mesi e decorrenza in agosto
L’art. 1 contiene due proposizioni distinte, e da come si combinano con l’unità di misura del termine derivano tre casi.
| Termine | Evento da cui decorre | Come si calcola |
|---|---|---|
| A giorni | in qualunque data | si scorre giorno per giorno saltando l’intero mese di agosto |
| A mesi o ad anni | prima del 1° agosto | scadenza a calendario comune, poi si aggiungono in blocco i 31 giorni del periodo attraversato |
| A mesi o ad anni | dentro agosto | l’inizio è differito: il calendario dei mesi riparte dal 1° settembre, senza aggiungere nulla |
Il terzo caso genera più errori: aggiungere 31 giorni a una scadenza calcolata da agosto dà una data posteriore a quella corretta, e si perde il termine credendo di avere margine. Il metodo del secondo caso, va detto, non è scritto così in nessuna norma: è il modo operativo di dare effetto alla sospensione quando l’unità è il mese.
Esempio a giorni. Appello, termine breve di 30 giorni, sentenza notificata via PEC il 10 agosto 2026 alle 22:30. La notifica si perfeziona per il destinatario alle 7 dell’11 agosto (art. 147 c.p.c.); il primo giorno contato è il 1° settembre, il trentesimo è mercoledì 30 settembre 2026.
Esempio a mesi. Termine lungo di sei mesi, sentenza pubblicata il 10 agosto 2027 (art. 327 c.p.c.). Il calendario parte dal 1° settembre: scadenza 1° marzo 2028.
Due precisazioni. Un termine lungo può attraversare due periodi feriali: diciotto mesi dal 10 maggio 2026 scadono l’11 gennaio 2028, perché i giorni da escludere sono 62. E una scadenza non può cadere dentro agosto: se la proroga per il sabato o il festivo la porterebbe nel periodo, prosegue oltre il 31. Questa seconda regola nessuna norma la scrive: è una scelta dichiarata dello strumento, per coerenza con il principio che un termine sospeso non può scadere mentre non decorre.
A quali cause non si applica: le materie escluse
L’art. 3 della L. 742/1969 rinvia all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941). Restano fuori dalla sospensione le cause di alimenti, la materia corporativa, i procedimenti cautelari, l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, lo sfratto, l’opposizione all’esecuzione, la dichiarazione e la revoca dei fallimenti. Con un secondo rinvio si aggiungono le controversie individuali di lavoro e di previdenza.
Poi la clausola aperta: le cause la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio. Non è automatica. Serve la dichiarazione di urgenza, del presidente con decreto non impugnabile o, per le cause già iniziate, del giudice istruttore o del collegio. Senza quel provvedimento, una causa che sembra urgente è sospesa come le altre.
Un criterio che nessuna norma enuncia, e che lo strumento applica dichiarandolo: l’esclusione segue la natura della causa, non il rito. Una causa trattata con il rito del lavoro che non è una controversia di lavoro resta sospesa.
La trappola dell’art. 617
L’elenco nomina l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto di procedere. Non nomina l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617), che riguarda i vizi formali del titolo, del precetto e dei singoli atti. Sono rimedi diversi e l’elenco è tassativo: il termine di venti giorni dell’art. 617 è sospeso in agosto, al contrario di quanto suggerirebbe l’analogia. Un mese intero di differenza.
I casi che si cercano di più, con il loro regime
| Atto | Termine | Sospensione feriale | Norma |
|---|---|---|---|
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni dalla notificazione | Sì | art. 641 c.p.c. |
| Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo | 10 giorni dal primo atto di esecuzione | Dipende da una circostanza che va accertata caso per caso | art. 650 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni | Sì | art. 617 c.p.c. |
| Termine a comparire, atto di citazione | intervallo minimo fino alla prima udienza | Sì | art. 163-bis c.p.c. |
| Termine a comparire, rito semplificato | 40 giorni liberi | Sì | art. 281-undecies c.p.c. |
| Termine lungo di impugnazione | 6 mesi dalla pubblicazione | Sì | art. 327 c.p.c. |
| Appello nel rito del lavoro | 30 giorni | No | art. 434 c.p.c. |
| Reclamo contro il provvedimento cautelare | 15 giorni | No | art. 669-terdecies c.p.c. |
| Durata della mediazione | 6 mesi dal deposito della domanda | No | art. 6 D.Lgs. 28/2010 |
| Adesione all’invito di negoziazione assistita | 30 giorni dalla ricezione | No, qualificazione dichiarata dallo strumento | artt. 3 e 4 D.L. 132/2014 |
Nel processo penale la sospensione è la regola
Si applica anche nel processo penale, comprese le impugnazioni e i termini delle indagini preliminari. Le eccezioni dell’art. 2 della L. 742/1969 sono un elenco chiuso, e non funzionano tutte allo stesso modo.
| Ipotesi | Come opera | Effetto |
|---|---|---|
| Reati di criminalità organizzata, solo termini delle indagini preliminari | da sola, senza alcun atto | la sospensione non opera |
| Imputato in stato di custodia cautelare | solo con rinuncia espressa dell’imputato o del difensore | la sospensione non opera |
| Prescrizione che matura durante la sospensione o nei 45 giorni successivi, o termini di custodia in scadenza | ordinanza del giudice | i termini decorrono dalla notificazione dell’ordinanza, anche in agosto |
| Atti urgenti nelle indagini preliminari | ordinanza del giudice per le indagini preliminari | come sopra |
| Atti dell’art. 360 c.p.p. | decreto motivato del pubblico ministero | come sopra |
| Ipotesi dell’art. 467 c.p.p. | rinvio | la sospensione non opera |
Le tre ipotesi su ordinanza o decreto non sono un semplice “la sospensione non si applica”: il termine parte dalla notificazione del provvedimento e va ricalcolato da lì. Fuori dall’elenco opera la regola generale, quindi l’assunto “il cautelare non si ferma in agosto” è sbagliato per difetto: senza rinuncia espressa, il termine per proporre il riesame è sospeso anche in agosto.
Un secondo punto pesa su tutta la catena penale. Se il giudice si riserva la motivazione, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine di deposito. Quel termine grava sul giudice, e lo strumento non lo sospende in agosto, mentre sospende il successivo termine della parte. La L. 742/1969 non distingue: è una scelta dichiarata, la più cautelativa, e pesa otto giorni. Una sentenza pronunciata venerdì 24 luglio 2026 con riserva ordinaria porta il deposito a sabato 8 agosto e l’impugnazione a mercoledì 30 settembre, con decorrenza differita al 1° settembre.
Amministrativo e tributario: due regole proprie
Nel processo amministrativo la sospensione non si applica al procedimento cautelare, in ogni sua articolazione, per regola scritta: art. 54, commi 2 e 3, c.p.a. Il ricorso straordinario, 120 giorni, non è sospeso: il D.P.R. 1199/1971 non dispone nulla e qualificarlo come rimedio giustiziale alternativo al processo, e non come giudizio, è una scelta dichiarata dello strumento, quella che anticipa la scadenza. Dal D.L. 19/2026, conv. L. 50/2026, lo decide con decreto il Presidente del Consiglio di Stato e non più il Presidente della Repubblica; i 120 giorni restano.
Nel processo tributario la sospensione si applica e manca una norma come l’art. 54 c.p.a.: il reclamo contro l’ordinanza cautelare (art. 47, comma 4, D.Lgs. 546/1992) resta sospeso, con scelta dichiarata. Testuale è invece il cumulo con l’accertamento con adesione: i 90 giorni dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997, o i 30 del comma 2-bis, si sommano ai 31 di agosto per l’art. 7-quater, comma 18, D.L. 193/2016. Il termine di 60 giorni può arrivare a 181. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell’adesione passa nel Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026): per le istanze da quella data riferimento e durata vanno verificati lì.
Le regole a colpo d’occhio nei quattro ambiti
| Criterio | Civile | Penale | Amministrativo | Tributario |
|---|---|---|---|---|
| Sospensione feriale | Sì, salvo le materie escluse dall’art. 92 ord. giud. | Sì, salvo l’elenco chiuso dell’art. 2: automatica in un caso, su rinuncia in uno, su provvedimento in tre | Sì, salvo il procedimento cautelare | Sì |
| Fase cautelare | Esclusa, art. 92 ord. giud. | Sospesa, salvo rinuncia espressa | Esclusa, art. 54 c.p.a. | Sospesa, scelta dichiarata |
| Termine lungo di impugnazione | 6 mesi dalla pubblicazione | Non previsto | 6 mesi dalla pubblicazione | 6 mesi dalla pubblicazione |
Che cosa la sospensione feriale non copre
I termini sostanziali. La prescrizione segue l’art. 2963 c.c.: niente sospensione feriale, e la proroga vale solo per il festivo, non per il sabato. La decadenza sostanziale ha disciplina propria, nella norma che la prevede (art. 2964 c.c.).
Le sospensioni straordinarie. Definizioni agevolate tributarie, eventi sismici, pandemia del 2020: presupposti propri, non si deducono da una data.
I provvedimenti del singolo processo. Proroghe e abbreviazioni del giudice, rimessioni in termini, rinvii d’ufficio, dichiarazioni di urgenza: cambiano il risultato e si leggono solo negli atti.
Per questo il calcolatore chiede sempre se la sospensione si applica, anche quando il catalogo conosce la risposta più probabile: materia della causa, rinuncia espressa, dichiarazione di urgenza sono circostanze che un modulo non accerta da solo. E dove la regola non è pacifica mostra due date, la più prudente per prima. Verifica la tua scadenza con il calcolatore dei termini processuali: ogni passaggio porta la norma che lo fonda, e dove la norma non c’è lo dice. Per portare il calcolo dentro l’atto, con le fonti già verificate nella versione vigente, c’è Next-OS per avvocati e professionisti.
Domande frequenti sulla sospensione feriale
La sospensione feriale dura 30 o 31 giorni?
31 giorni, dal 1° al 31 agosto compresi. La misura si applica dall’anno 2015; fino al 2014 il periodo era di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre (art. 1 L. 742/1969; art. 16 D.L. 132/2014).
Quali termini non sono soggetti alla sospensione feriale?
Quelli delle cause elencate dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (alimenti, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ordini di protezione, sfratto, opposizione all’esecuzione, fallimenti), le controversie individuali di lavoro e di previdenza e le cause dichiarate urgenti con decreto o provvedimento del giudice (art. 3 L. 742/1969).
La sospensione feriale si applica nel processo penale?
Sì, è la regola, comprese le impugnazioni e i termini delle indagini preliminari. Le eccezioni dell’art. 2 L. 742/1969 sono un elenco chiuso: criminalità organizzata per le sole indagini, imputato in custodia cautelare con rinuncia espressa, tre ipotesi di urgenza su ordinanza o decreto in cui i termini decorrono dalla notificazione del provvedimento, e il rinvio dell’art. 467 c.p.p.
Come si calcola un termine a mesi che attraversa agosto?
Si va al giorno corrispondente del mese di arrivo, a calendario comune, e si aggiungono in blocco i 31 giorni del periodo feriale attraversato. Una sentenza pubblicata il 27 maggio porta al 27 novembre e, con i 31 giorni, al 28 dicembre (art. 155, comma 2, c.p.c.; art. 327 c.p.c.). Se il periodo attraversato è doppio, i giorni sono 62.
Se un termine comincia a decorrere in agosto, da quando si conta?
Dal 1° settembre. L’art. 1 L. 742/1969 differisce l’inizio del decorso alla fine del periodo di sospensione: il termine non è cominciato in agosto e non si sommano i giorni già trascorsi. Vale per i termini a giorni e per quelli a mesi, che ripartono dal 1° settembre senza aggiunta di giorni.
La sospensione feriale vale per la prescrizione?
No. La sospensione riguarda i termini processuali. La prescrizione segue le regole di computo dell’art. 2963 c.c., senza sospensione feriale e con la proroga limitata al giorno festivo. Per la decadenza sostanziale la disciplina va cercata nella norma che la prevede (art. 2964 c.c.).
Fonti normative
- L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1, 2, 2-bis e 3
- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, art. 92
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 16; D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. L. 6 agosto 2015, n. 132, art. 20, comma 1-ter
- Codice di procedura civile, artt. 147, 155, 163-bis, 281-undecies, 327, 434, 615, 617, 641, 650, 669-terdecies
- Codice di procedura penale, artt. 360, 467, 544, 585
- Codice del processo amministrativo, D.Lgs. 104/2010, artt. 31, 54 e 92
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9; D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, conv. L. 20 aprile 2026, n. 50
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 38 e 47; D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, che lo sostituisce dal 1° gennaio 2027
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6; D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater, comma 18; D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, Testo unico adempimenti e accertamento, dal 1° gennaio 2027
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 6; D.L. 132/2014, artt. 3 e 4
- Codice civile, artt. 2963 e 2964
Contenuto normativo aggiornato al 15 settembre 2026. Le informazioni presenti in questo articolo non costituiscono consulenza legale. Il calcolo di un termine va sempre verificato sugli atti del procedimento.


