Calcolo dei termini processuali
Contenuto normativo aggiornato al .
Inserisci la data di notifica o quella dell’udienza, scegli l’atto, e ottieni la scadenza con il calcolo passo per passo: quale giorno è stato escluso e perché, quanti giorni sono stati saltati per la sospensione feriale, se la scadenza è slittata al lunedì o è stata anticipata al venerdì, e la norma che fonda ciascun passaggio.
Copre il processo civile, penale, amministrativo e tributario: 68 atti in catalogo, più una modalità libera per qualsiasi termine fuori catalogo. Dove la regola non è pacifica, e capita più spesso di quanto si creda, lo strumento non sceglie al posto tuo: se l’incertezza riguarda l’applicabilità della sospensione feriale, mostra entrambe le date; se riguarda il tuo caso, ti chiede la circostanza da cui il regime dipende e ti dice quale risposta ha usato.
Hai la scadenza. Vuoi arrivare anche all’atto?
Con Next-OS di Aptus.AI la scadenza non resta un numero: il corpus normativo sempre aggiornato ti porta dal termine all’atto, con le norme applicabili già verificate e i riferimenti da citare nella versione vigente.
Come funziona il computo dei termini processuali
Il calcolo segue sempre lo stesso ordine, e l’ordine conta: invertirlo dà date sbagliate.
1. Il punto di partenza
Il giorno dell’evento non si conta, e se il termine è composto di giorni “liberi” non si conta nemmeno quello finale.
2. La sospensione feriale
Sui termini a giorni i giorni di agosto semplicemente non si contano; sui termini a mesi si calcola la scadenza a calendario e poi si aggiungono in blocco i 31 giorni del periodo. Se il termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere dentro agosto, l’inizio è differito: il primo giorno utile è il 1° settembre.
3. L’aggiustamento della scadenza
Se cade in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno utile successivo; lo stesso vale per il sabato, ma solo per gli atti da compiere fuori udienza e non nel processo penale, dove il sabato non sposta nulla. Se invece il termine si conta a ritroso da un’udienza, la scadenza non si proroga in avanti ma si anticipa al giorno precedente, perché prorogarla accorcerebbe l’intervallo di difesa garantito alla controparte.
4. La motivazione
Il risultato viene restituito insieme alla motivazione: ogni passaggio con l’articolo che lo fonda. Dove nessun articolo lo fonda, lo strumento lo dice.
Tre casi in cui il calcolo a mano sbaglia
L’appello civile con agosto in mezzo
Sentenza notificata venerdì 24 luglio 2026. Trenta giorni per appellare, ma agosto non si conta: il conteggio si ferma il 31 luglio dopo sette giorni e riprende il 1° settembre. Senza la sospensione la scadenza sarebbe stata lunedì 24 agosto, perché il trentesimo giorno cade di domenica 23 e slitta; con la sospensione è mercoledì 23 settembre. Trenta giorni di differenza, su un termine a pena di decadenza.
La memoria che scade di sabato: il calcolo dei termini a ritroso
Udienza fissata per venerdì 6 novembre 2026, memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. da depositare venti giorni prima. Il ventesimo giorno a ritroso cade sabato 17 ottobre. Chi applica per abitudine la proroga al lunedì deposita due giorni dopo la scadenza: il termine a ritroso non si proroga. Nel civile lo strumento anticipa al venerdì 16 ottobre e dichiara che quella anticipazione è una scelta prudenziale, perché nessuna norma la impone; il sabato in sé, non essendo festivo, resterebbe utile.
L’appello penale dopo una motivazione riservata
Sentenza pronunciata venerdì 24 luglio 2026 con riserva ordinaria della motivazione. Il termine di quindici giorni per il deposito grava sul giudice e non si sospende (scelta dichiarata: nessuna norma lo dice espressamente): scade sabato 8 agosto, e nel penale il sabato non sposta nulla. Da lì decorrono i trenta giorni per impugnare, che invece sono sospesi, e poiché la decorrenza cade dentro il periodo feriale l’inizio è differito al 1° settembre: la scadenza è mercoledì 30 settembre. Due termini consecutivi, tre regole diverse, un solo calcolo.
Le regole a colpo d’occhio: civile, penale, amministrativo, tributario
| Criterio | Civile | Penale | Amministrativo | Tributario |
|---|---|---|---|---|
| Norma sul computo | art. 155 c.p.c. | art. 172 c.p.p. | art. 39, co. 1, c.p.a., che rinvia al c.p.c.; artt. 52 e 54 c.p.a. | art. 1, co. 2, D.Lgs. 546/1992, che rinvia al c.p.c.; dal 1° gennaio 2027 art. 45, co. 2, D.Lgs. 175/2024 |
| Il giorno iniziale si conta | No | No | No | No |
| Proroga se la scadenza è festiva | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Proroga se la scadenza è di sabato | Sì, per gli atti fuori udienza | No | Sì | Sì, per il rinvio al c.p.c. |
| Termini a ritroso: scadenza festiva | Anticipazione al giorno precedente: scelta dichiarata, nessuna norma la impone | Anticipazione al giorno precedente: scelta dichiarata | Anticipazione scritta nella legge, art. 52, co. 4 | Come il civile, per il rinvio: scelta dichiarata |
| Termini a ritroso: scadenza di sabato | Si anticipa al venerdì, scelta dichiarata | Non si anticipa: art. 172, co. 3, a contrario | Non si anticipa: art. 52, commi 4 e 5 | Si anticipa, come il civile |
| Sospensione feriale | Sì, salvo le materie escluse dall'art. 92 ord. giud. | Sì, salvo l'elenco chiuso dell'art. 2: automatica in un caso, su rinuncia in uno, su provvedimento in tre | Sì, salvo il procedimento cautelare | Sì |
| Termine lungo di impugnazione | 6 mesi dalla pubblicazione | Non previsto | 6 mesi dalla pubblicazione | 6 mesi dalla pubblicazione |
Dove la tabella dice scelta dichiarata, nessuna norma impone la regola: il codice tace, e lo strumento applica la soluzione prudente perché il rischio di una decadenza sta dal lato di chi deposita tardi. È una scelta di prodotto, non una regola di legge, ed è dichiarata dentro il calcolo, nel passaggio in cui viene applicata.
Che cosa fa lo strumento, e che cosa non fa
Il perimetro in chiaro, perché è il punto su cui questo calcolatore si distingue: sapere dove un calcolo si ferma vale quanto il calcolo.
Lo strumento fa
- calcola termini in avanti e a ritroso, a giorni, a mesi e ad anni;
- applica il computo dei giorni liberi dove la norma lo prevede;
- applica la sospensione feriale, nel periodo dal 1° al 31 agosto, per le date dal 2015 in poi;
- applica la proroga al primo giorno non festivo e l’anticipazione per i termini a ritroso, con la regola propria di ciascun ambito processuale, che non è la stessa in tutti e quattro;
- gestisce il perfezionamento delle notificazioni telematiche e la scissione soggettiva degli effetti;
- esegue i calcoli a catena del penale, dove la decorrenza del termine per impugnare è a sua volta il risultato di un calcolo;
- restituisce ogni passaggio con la norma che lo fonda e, dove la norma non c’è, lo dichiara al posto di inventarla.
Lo strumento non fa
- non conosce i provvedimenti del singolo processo: proroghe, abbreviazioni, rimessioni in termini, rinvii d’ufficio dell’udienza, dichiarazioni di urgenza;
- non calcola i termini penali che decorrono dalla notificazione di un provvedimento di urgenza ex art. 2 L. 742/1969: lì la decorrenza è un’altra;
- non applica l’art. 172, comma 6-ter, c.p.p., per cui i termini che decorrono da un deposito telematico eseguito fuori orario si computano dalla prima apertura successiva dell’ufficio: quell’orario dipende dal regolamento del singolo ufficio giudiziario;
- non indica l’ora di scadenza: nel penale il deposito telematico è tempestivo entro le 24 dell’ultimo giorno (art. 172, comma 6-bis, c.p.p.), ma lo strumento restituisce il giorno, non l’ora;
- non applica le sospensioni straordinarie: definizioni agevolate tributarie, sospensioni per eventi sismici, sospensioni pandemiche del 2020;
- non conosce la festa del santo patrono, che è festiva solo nel luogo in cui ricorre: va indicata a mano;
- non distingue i termini sostanziali, come la prescrizione, per i quali non valgono né la sospensione feriale né la proroga del sabato;
- non seleziona il testo normativo storico: il catalogo riporta la vigenza attuale, e per atti risalenti il testo applicabile può essere diverso;
- non dice come depositare, ma quando scade: il regime di deposito telematico non è uniforme fra gli uffici.
La scadenza è calcolata. L’atto è ancora da scrivere.
Next-OS di Aptus.AI ti porta dal termine all’atto: il corpus normativo sempre aggiornato ti mette davanti le norme applicabili, già verificate nella versione vigente, e ti avvisa quando cambiano.
Domande frequenti sul calcolo dei termini processuali
Quando cade la sospensione feriale dei termini?
Dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Il periodo era più lungo, dal 1° agosto al 15 settembre, fino al 2014: è stato ridotto e la nuova misura si applica a partire dall’anno 2015. Durante il periodo il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto e riprende alla fine; se il termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere dentro il periodo, l’inizio è differito alla fine dello stesso. (art. 1 L. 742/1969, come modificato dall’art. 16 del D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014)
Se il termine scade di sabato, slitta al lunedì?
Nel processo civile sì, ma solo per i termini relativi al compimento di atti processuali svolti fuori dell’udienza: depositi, notificazioni, costituzioni, impugnazioni, memorie. Non slitta per le udienze e per le attività degli ausiliari del giudice. La ragione è nel comma successivo, ed è importante perché decide anche il caso dei termini a ritroso: il sabato non è un giorno festivo, è a ogni effetto giorno lavorativo. La proroga è un’eccezione circoscritta, non l’applicazione di una regola generale. Nel processo penale quell’eccezione non c’è: l’art. 172 proroga soltanto quando la scadenza cade in giorno festivo. (art. 155, commi 5 e 6, c.p.c.; art. 52, comma 5, c.p.a.; art. 172, comma 3, c.p.p.)
Come si calcolano i termini a ritroso dall'udienza?
La regola si rovescia: la scadenza non si proroga in avanti ma si anticipa al giorno precedente non festivo. Prorogarla sposterebbe il termine verso l’udienza, accorciando l’intervallo che la legge garantisce alla controparte.
Qui però le fonti non coprono tutto, e conviene dire esattamente dove arrivano.
- Nel processo amministrativo la regola è scritta nella legge, e riguarda il solo giorno festivo: l’art. 52, comma 4, c.p.a. dispone l’anticipazione al giorno antecedente non festivo, e il comma 5 estende al sabato soltanto «la proroga di cui al comma 3», cioè il meccanismo in avanti. L’anticipazione del comma 4 resta quindi circoscritta al giorno festivo, e il sabato non lo è. Dal sabato non si anticipa: ci si ferma lì.
- Nel processo civile e in quello tributario nessuna norma dispone l’anticipazione. Il codice tace. Lo strumento la applica ugualmente per i giorni festivi, e lo dichiara come scelta: è la soluzione prudente, perché il rischio di una decadenza sta dal lato di chi deposita tardi. È una scelta di prodotto, non una regola di legge, ed è dichiarata dentro il calcolo, nel passaggio in cui viene applicata.
- Dal sabato la regola cambia da un ambito all’altro. Nel penale e nell’amministrativo non si anticipa, perché il sabato non è festivo. Nell’amministrativo lo dice la norma: l’art. 52, comma 4, c.p.a. parla del solo giorno festivo. Nel penale lo si ricava a contrario dall’art. 172, comma 3, c.p.p., che proroga soltanto dal giorno festivo e non disciplina l’anticipazione. Nel civile e nel tributario, dove l’anticipazione è già una scelta dichiarata e non una regola di legge, lo strumento anticipa anche dal sabato, per non spezzare una regola prudenziale con un argomento testuale che non le appartiene.
La possibilità tecnica di depositare telematicamente anche di sabato non cambia nulla di tutto questo: è una possibilità materiale, non una regola di computo.
A quali cause non si applica la sospensione feriale?
In materia civile non si applica alle cause di alimenti, ai procedimenti cautelari, all’amministrazione di sostegno, all’interdizione e all’inabilitazione, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, agli sfratti, all’opposizione all’esecuzione, alla dichiarazione e revoca dei fallimenti, e alle controversie individuali di lavoro e di previdenza. Vi si aggiungono le cause dichiarate urgenti con decreto del presidente o del giudice istruttore: è una dichiarazione espressa, non una qualifica che si desume dalla materia.
Un punto su cui si sbaglia spesso: l’elenco nomina l’opposizione all’esecuzione, non l’opposizione agli atti esecutivi. Sono due rimedi diversi, l’art. 615 e l’art. 617, e l’elenco è tassativo. Il termine di venti giorni dell’art. 617, quindi, è sospeso in agosto, al contrario di quanto suggerirebbe l’analogia. Nello strumento, su questa voce, invece di indovinare viene chiesto di quale opposizione si tratti. (art. 3 L. 742/1969; art. 92 R.D. 12/1941, ordinamento giudiziario)
Quanto tempo ho per proporre appello contro una sentenza civile?
Trenta giorni dalla notificazione della sentenza, sessanta per il ricorso per cassazione. Se nessuno notifica la sentenza vale il termine lungo: sei mesi dalla pubblicazione, cioè dal deposito. Attenzione a due punti: la comunicazione di cancelleria del deposito non fa decorrere il termine breve, e dopo la riforma Cartabia il termine breve decorre, per entrambe le parti, dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario, anche per chi ha notificato. (artt. 325, 326, 327 e 133 c.p.c.)
Come si calcola il termine lungo di sei mesi se ci passa agosto in mezzo?
I termini a mesi si computano a calendario comune: si va al giorno corrispondente del sesto mese successivo. Poi, se il periodo attraversa la sospensione feriale, si aggiungono in blocco i 31 giorni del periodo. Una sentenza pubblicata il 27 maggio porta quindi al 27 novembre, e con l’aggiunta dei 31 giorni al 28 dicembre. (art. 155, comma 2, c.p.c.; art. 327 c.p.c.)
Quanti giorni ho per opporre un decreto ingiuntivo?
Il termine ordinario è di quaranta giorni dalla notificazione del decreto e del ricorso, ma non va mai presunto: il giudice può abbreviarlo fino a dieci giorni o allungarlo fino a sessanta per giusti motivi, e il termine cambia se l’intimato risiede all’estero. Il valore da usare è quello scritto nel decreto. Va poi sfatata una convinzione diffusa: nel giudizio di opposizione i termini di costituzione non sono più dimezzati, valgono quelli ordinari. (art. 641 c.p.c.; art. 645, comma 2, c.p.c.)
Nel processo penale la sospensione feriale si applica?
Sì, ed è la regola, comprese le impugnazioni e i termini della fase delle indagini preliminari. Le eccezioni sono un elenco chiuso, e sono più strette di quanto si creda, ma soprattutto non funzionano tutte allo stesso modo, ed è la distinzione che di solito manca:
- Un’eccezione opera da sola, senza che nessuno faccia nulla: i termini delle indagini preliminari nei procedimenti per criminalità organizzata.
- Una dipende da una rinuncia: nei procedimenti con imputati in custodia cautelare la sospensione non opera solo se l’imputato o il difensore vi rinunciano espressamente. In mancanza di rinuncia, il termine per proporre il riesame è sospeso.
- Tre dipendono da un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, un’ordinanza o un decreto che dichiara l’urgenza, e quando ricorrono non si limitano a togliere la sospensione: i termini decorrono dalla notificazione del provvedimento. Non è lo stesso calcolo senza agosto: è un calcolo che parte da un’altra data, che lo strumento non conosce.
A queste si aggiunge il rinvio dell’art. 467 c.p.p., che esclude la sospensione senza spostare alcuna decorrenza. Fuori da questo elenco, la sospensione generale opera. (artt. 1, 2 e 2-bis L. 742/1969; art. 467 c.p.p.)
Da quando decorre il termine per impugnare una sentenza penale?
Dipende da come il giudice ha gestito la motivazione. Se è contestuale al dispositivo, il termine è di quindici giorni dalla lettura in udienza. Se il giudice si è riservato il termine ordinario, il termine è di trenta giorni e decorre dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia, non dalla data di deposito effettivo, anche se il deposito è avvenuto prima. Se il giudice ha indicato nel dispositivo un termine più lungo, fino a novanta giorni, il termine è di quarantacinque giorni dalla scadenza di quel termine. Per il difensore dell’imputato giudicato in assenza tutti questi termini sono aumentati di quindici giorni (art. 585, comma 1-bis, c.p.p.). E il termine di deposito che fa da base al calcolo non è sospeso in agosto, perché grava sul giudice e non sulla parte, mentre il successivo termine per impugnare lo è. È una scelta dichiarata: il principio si ricava dal sistema, nessuna norma lo dice espressamente. (artt. 544, 548 e 585 c.p.p.)
Come si calcolano i termini quando la notifica via PEC arriva di notte?
Le notificazioni telematiche possono essere eseguite senza limiti orari. Se però la ricevuta di avvenuta consegna è generata tra le 21 e le 7 del mattino, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7. Lo slittamento non riguarda mai il notificante, per il quale vale sempre il momento di generazione della ricevuta di accettazione. (art. 147, commi 2 e 3, c.p.c.; art. 3-bis, comma 3, L. 53/1994)
Il risultato di questo calcolo ha valore legale?
No. Lo strumento applica le regole generali di computo e restituisce un calcolo motivato, ma non conosce il fascicolo: proroghe e abbreviazioni disposte dal giudice, rimessioni in termini, rinvii d’ufficio dell’udienza, dichiarazioni di urgenza e sospensioni straordinarie cambiano il risultato. Il calcolo va sempre verificato sugli atti.
Su che cosa si fonda il calcolo?
Su norme, e soltanto su norme. Ogni passaggio del calcolo porta l’articolo che lo regge, e lo strumento è costruito in modo che nessun passaggio possa essere fondato su una sentenza: è una scelta di metodo, non un’omissione, ed è verificata da un controllo automatico a ogni rilascio. La conseguenza è che dove la norma non arriva lo strumento non colma il vuoto citando un orientamento: dice che la regola è una scelta, e quale direzione ha preso. Su trentanove regole di calcolo, ventuno si reggono per intero sul testo di una norma; le altre diciotto sono dichiarate per quello che sono: dodici scelte di prodotto, quattro applicazioni sistematiche di un testo che non decide il caso, due regole miste.
Glossario
- Dies a quo. Il giorno da cui il termine comincia a decorrere. Non si computa mai: il conteggio parte dal giorno successivo.
- Dies ad quem. Il giorno in cui il termine scade. Si computa per intero: la scadenza è alle 24 di quel giorno, o alla chiusura dell’ufficio se il deposito è cartaceo.
- Termine libero. Termine nel quale non si computano né il giorno iniziale né quello finale. Si riconosce dalla parola “liberi” nel testo della norma che disciplina il singolo termine; nel processo penale, anche dalla formula che fissa soltanto il momento finale (art. 172, comma 5, c.p.p.). Conta un giorno in più rispetto alla durata nominale.
- Termine a ritroso. Termine che si conta all’indietro da una data futura, tipicamente l’udienza. Le memorie, le costituzioni e i depositi anteriori all’udienza sono termini a ritroso.
- Termine perentorio. Termine che non può essere abbreviato o prorogato, nemmeno sull’accordo delle parti, e la cui inosservanza produce decadenza. La proroga automatica al primo giorno non festivo non è la proroga vietata: quella è la proroga discrezionale del giudice.
- Termine ordinatorio. Termine non stabilito a pena di decadenza, che il giudice può abbreviare o prorogare prima della scadenza.
- Scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Principio per cui la notifica si perfeziona in momenti diversi per chi notifica e per chi riceve. Per rispettare un termine che grava su chi notifica vale la data del notificante; per far decorrere un termine a carico del destinatario vale la data del destinatario.
- Sospensione feriale. Periodo dell’anno in cui il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto. Non è una vacanza degli uffici: è una sospensione del conteggio.
Fonti
Il calcolo poggia su queste norme. Ogni voce del catalogo porta al suo interno la norma puntuale che la fonda.
- R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, codice di procedura civile, in particolare artt. 133, 147, 149, 153, 154, 155, 163-bis, 165, 166, 167, 171-bis, 171-ter, 189, 281-undecies, 325, 326, 327, 343, 347, 369, 370, 434, 615, 617, 641, 644, 645, 650, 669-octies, 669-terdecies.
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, codice civile, artt. 1187 e 2963, per i termini sostanziali.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, codice di procedura penale, in particolare artt. 172, 309, 310, 311, 324, 408, 415-bis, 458, 461, 467, 544, 548, 585, 598-bis, 611.
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, codice del processo amministrativo, in particolare artt. 29, 31, 39, 41, 45, 46, 52, 54, 55, 62, 73, 87, 92, 94, 116, 119, 120.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disposizioni sul processo tributario, in particolare artt. 1, 21, 22, 23, 24, 32, 38, 47, 51, 53.
- D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, artt. 45, 130 e 131. Abroga il D.Lgs. 546/1992 con effetto dal 1° gennaio 2027.
- L. 7 ottobre 1969, n. 742, sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, artt. 1, 2, 2-bis e 3.
- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, art. 92, per le materie trattate nel periodo feriale.
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, riduzione del periodo feriale al mese di agosto, con efficacia dall’anno 2015.
- L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 3-bis e 3-ter, notificazioni telematiche eseguite dall’avvocato.
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, riforma del processo civile e correttivo.
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riforma del processo penale.
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.Lgs. 216/2024, mediazione civile e commerciale.
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, artt. 2 e 3, negoziazione assistita.
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, e D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater, comma 18, accertamento con adesione e cumulabilità con la sospensione feriale.
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, riforma del processo tributario.
- L. 27 maggio 1949, n. 260, L. 5 marzo 1977, n. 54 e L. 20 novembre 2000, n. 336, festività civili nazionali; L. n. 151/2025, festa nazionale del 4 ottobre dal 2026.
- D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, art. 2, festività religiose riconosciute d’intesa con la Santa Sede.
Avvertenza. Il risultato di questo calcolo non ha valore legale. Lo strumento applica le regole generali di computo e restituisce un calcolo motivato, ma non conosce il fascicolo: proroghe e abbreviazioni disposte dal giudice, rimessioni in termini, rinvii d’ufficio dell’udienza, dichiarazioni di urgenza e sospensioni straordinarie cambiano il risultato. Il calcolo va sempre verificato sugli atti.