Skip to main content

Se usi l’intelligenza artificiale nel tuo lavoro, c’è un obbligo che ti riguarda già oggi. Non da agosto 2026: dal 2 febbraio 2025. È l’articolo 4 dell’AI Act, il Regolamento (UE) 2024/1689, e chiede a chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale di adottare misure per l’alfabetizzazione in materia di IA, la cosiddetta AI literacy, di chi lavora con quei sistemi. Per uno studio legale il soggetto obbligato è lo studio, non il singolo avvocato.

È anche una delle norme raccontate peggio. In rete si legge di certificazioni ufficiali, corsi accreditati, registri nazionali. Nessuna di queste cose esiste. In questa guida vediamo cosa dice davvero l’articolo 4 nel testo vigente, cosa è cambiato a luglio 2026 e cosa deve avere in mano uno studio se qualcuno chiede.

Indice

In breve

  • L’articolo 4 dell’AI Act si applica dal 2 febbraio 2025 a fornitori e deployer di sistemi di IA, quindi anche agli studi legali che usano strumenti di intelligenza artificiale.
  • Chiede di adottare misure per sostenere l’alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi lavora per conto dello studio, tenendo conto di competenze, esperienza e contesto d’uso.
  • Non esiste una certificazione di conformità all’AI Act: nessun ente accredita i corsi di alfabetizzazione, nessun registro, nessuna procedura di approvazione.
  • Serve poter dimostrare le misure adottate, con una documentazione interna in forma libera e proporzionata all’attività.

Cosa dice l’articolo 4 dell’AI Act

Il testo vigente dell’articolo 4, paragrafo 1, è questo:

«I fornitori e i deployer di sistemi di IA adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.»

Il testo integrale e aggiornato del Regolamento è consultabile su EUR-Lex.

Il paragrafo 2 aggiunge che la Commissione e gli Stati membri sostengono fornitori e deployer nell’adempimento, in particolare le PMI, e che la Commissione pubblica esempi pratici di come adempiere. Il paragrafo 3 affida al consiglio per l’IA il compito di adottare raccomandazioni per promuovere l’alfabetizzazione, anche fissando obiettivi comuni.

Cosa si intende per alfabetizzazione lo dice l’articolo 3, n. 56: «le competenze, le conoscenze e la comprensione» che consentono di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA e di acquisire consapevolezza sulle opportunità, sui rischi e sui possibili danni dell’IA. Non è quindi una competenza tecnica da sviluppatore. È la capacità di usare questi strumenti sapendo cosa fanno e dove possono sbagliare.

Cosa l’articolo 4 non dice: la certificazione di conformità all’AI Act non esiste

Partiamo da cosa la norma non dice, perché è la parte che quasi tutti raccontano male.

Non dice che devi ottenere un attestato. Non dice che esiste un corso ufficiale. Non esiste un ente che accredita i corsi di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, non esiste un registro, non esiste una procedura di approvazione. Se qualcuno ti vende una certificazione di conformità all’AI Act, ti sta vendendo una cosa che non esiste.

L’obbligo riguarda le misure che lo studio adotta, non un timbro da esibire. È da qui che parte il primo modulo dell’Academy di Aptus.AI, il percorso gratuito di formazione sull’intelligenza artificiale per professionisti del diritto.

Le tre parole dell’articolo 4 che contano per uno studio legale

Nel testo dell’articolo 4 ci sono tre parole che meritano attenzione, perché da queste dipende cosa deve fare in concreto uno studio.

“Misure”: al plurale e senza una forma vincolata

La norma non indica quali misure adottare. È l’organizzazione a decidere quali, purché siano adeguate. Un percorso formativo, una sessione interna, istruzioni scritte su cosa si può e non si può fare con gli strumenti adottati: sono tutte misure possibili, e nessuna è imposta.

“Chi utilizza”: il soggetto obbligato è lo studio

L’articolo 4 si rivolge ai fornitori e ai deployer. Il deployer, secondo l’articolo 3, n. 4, è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica o l’organismo «che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità», salvo l’uso personale non professionale.

Per il mondo legale significa che il soggetto obbligato è lo studio, la società tra professionisti, l’ente. Non il singolo professionista. Se sei titolare, l’obbligo è tuo e riguarda tutti quelli che lavorano con te: il personale dello studio e chiunque usi i sistemi di IA per suo conto.

“Contesto”: la stessa misura non va bene per tutti

La norma chiede di tenere conto delle competenze di ciascuno, dell’esperienza e del contesto in cui i sistemi vengono usati. Chi imposta gli strumenti dello studio e chi li usa mezz’ora a settimana hanno bisogno di cose diverse. Una misura identica per tutti, scollegata dai ruoli, difficilmente si può definire adeguata.

Cosa è cambiato nell’articolo 4 a luglio 2026

Il testo dell’articolo 4 è stato riscritto dal pacchetto di semplificazione entrato in vigore a fine luglio 2026. Il confronto tra le due versioni:

Testo originale (GU del 12 luglio 2024)Testo vigente
Formula dell’obbligo«adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA»«adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA»
Livello di competenzaRiferimento a un «livello sufficiente»«Tale obbligo non impone […] di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona»
Sostegno pubblicoNon previsto nell’articoloCommissione e Stati membri sostengono fornitori e deployer, in particolare le PMI, anche con esempi pratici pubblicati dalla Commissione

L’obbligo resta. Si alleggerisce il modo in cui viene formulato: non si chiede più di garantire un livello sufficiente, si chiede di sostenerne lo sviluppo, e viene messo per iscritto che non è richiesto un livello specifico di competenza in capo a nessuna persona.

Un dettaglio pratico: molti dei contenuti che trovi in rete citano ancora la versione precedente. Se una guida o un’offerta formativa parla di «livello sufficiente» da garantire, sta facendo riferimento a un testo superato.

Da quando si applica l’articolo 4 e cosa cambia dal 2 agosto 2026

L’articolo 4 si trova nel capo I del Regolamento, che secondo l’articolo 113 si applica dal 2 febbraio 2025. L’obbligo di alfabetizzazione è quindi in vigore da allora, per chiunque utilizzi sistemi di IA nella propria attività professionale.

Dal 2 agosto 2026 il Regolamento si applica in via generale e le autorità nazionali vigilano sulla sua applicazione. Gli obblighi specifici per i sistemi ad alto rischio seguono invece calendari più lunghi, fissati al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028 a seconda della categoria.

L’articolo 4 non ha una sanzione autonoma. Ma la mancanza di formazione adeguata è il tipo di elemento che pesa quando un’autorità sta già guardando dentro un’organizzazione per altro.

Cosa deve avere in mano uno studio legale se qualcuno chiede

Non serve un attestato. Serve poter dimostrare le misure che hai adottato. Sono due cose diverse.

La Commissione ha chiarito che non è richiesta nessuna forma specifica di certificazione. La documentazione interna può essere in forma libera, ragionevolmente proporzionata alla natura e alla dimensione dell’attività. Non è richiesto nemmeno misurare l’apprendimento: niente test obbligatori, niente esami, niente punteggi da conservare. E non serve nominare una figura dedicata o costruire una governance apposita.

Le quattro domande a cui deve rispondere il registro delle misure

Detto in positivo, quello che serve è un documento che risponda a quattro domande.

  1. Chi usa l’intelligenza artificiale nello studio, e per fare cosa. Un elenco, con il ruolo di ciascuno.
  2. Quali misure hai adottato per ognuno di questi ruoli. Un percorso formativo, una sessione interna, istruzioni scritte su cosa si può e non si può fare con gli strumenti adottati.
  3. Quando. Le date in cui le misure sono state adottate e la previsione di quando le aggiornerai.
  4. Cosa hai deciso sugli strumenti. Quali sono ammessi, per quali attività, con quali cautele sui dati dei clienti.

L’errore più diffuso: il manuale girato via mail

La Commissione ha segnalato che affidarsi soltanto alle istruzioni per l’uso di uno strumento, o limitarsi a chiedere ai collaboratori di leggerle, in molti casi non è né efficace né sufficiente.

Un manuale girato via mail non è una misura. È un allegato.

Un percorso formativo come una delle misure dello studio

Un percorso formativo strutturato può essere una delle misure che lo studio adotta, e l’attestato di partecipazione è uno dei documenti da mettere nel fascicolo. Ma è lo studio a valutare se l’insieme delle misure è adeguato al proprio contesto, perché è lo studio il soggetto obbligato. Nessun ente esterno può farlo al posto suo.

L’Academy di Aptus.AI è un percorso gratuito costruito sull’articolo 4, pensato per avvocati e professionisti del diritto. È organizzato in tre moduli:

  • L’obbligo: cosa chiede davvero l’AI Act allo studio e cosa avere in mano se qualcuno chiede.
  • Come funziona davvero l’AI: perché un’AI generica può citare una sentenza formalmente perfetta ma inesistente, e perché chiederle di non inventare non risolve il problema.
  • Al lavoro: come scrivere una richiesta che regge e come verificare una risposta risalendo alla fonte.

Il filo che lega i tre moduli è quello che l’articolo 4 chiede in sostanza: un uso critico dello strumento. Non sapere usare l’intelligenza artificiale, ma sapere quando non fidarsi. Al termine del percorso ricevi un attestato di partecipazione.

Inizia il percorso gratuito dell’Academy di Aptus.AI

Domande frequenti sull’articolo 4 dell’AI Act

La formazione sull’intelligenza artificiale è obbligatoria per gli avvocati?

L’articolo 4 dell’AI Act obbliga chi utilizza sistemi di IA nella propria attività professionale ad adottare misure per sostenere l’alfabetizzazione in materia di IA di chi lavora con quei sistemi. Per gli studi legali che usano strumenti di intelligenza artificiale l’obbligo è in vigore dal 2 febbraio 2025. La norma non impone una forma specifica: la formazione è una delle misure possibili, non l’unica.

Esiste una certificazione di conformità all’AI Act per la formazione?

No. Non esiste un ente che accredita i corsi di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, non esiste un registro e non esiste una procedura di approvazione. Una certificazione di conformità all’AI Act per la formazione non esiste.

L’obbligo dell’articolo 4 riguarda il singolo avvocato o lo studio?

Riguarda lo studio, inteso come deployer, cioè il soggetto che utilizza il sistema di IA sotto la propria autorità. Se sei titolare, l’obbligo è tuo e copre il personale dello studio e chiunque utilizzi i sistemi di IA per suo conto.

Serve un test o un esame finale per dimostrare l’alfabetizzazione?

No. La Commissione ha chiarito che non è richiesto misurare l’apprendimento: niente test obbligatori, niente esami, niente punteggi da conservare. Serve una documentazione interna, anche in forma libera, che dimostri le misure adottate.

Cosa è cambiato nell’articolo 4 con la modifica di luglio 2026?

Il testo originale chiedeva di garantire «nella misura del possibile un livello sufficiente» di alfabetizzazione. Il testo vigente chiede di adottare misure «volte a sostenere lo sviluppo» dell’alfabetizzazione e precisa che non è richiesto garantire un livello specifico per alcuna persona. Sono stati aggiunti anche il sostegno di Commissione e Stati membri, in particolare alle PMI, e la pubblicazione di esempi pratici da parte della Commissione.

Un corso online basta per adempiere all’articolo 4?

Un corso può essere una delle misure che lo studio adotta, e l’attestato di partecipazione è un documento utile da conservare. Ma è lo studio a valutare se l’insieme delle misure è adeguato al proprio contesto: chi usa gli strumenti, per fare cosa, con quali istruzioni e quali cautele sui dati dei clienti.

Da dove partire

L’articolo 4 non chiede un timbro. Chiede che lo studio sappia chi usa l’intelligenza artificiale, per fare cosa, e che abbia fatto qualcosa di concreto perché lo faccia con consapevolezza. Quali misure, lo decide l’organizzazione. Che ci siano, no.

Il primo passo può essere un percorso che spiega come funziona davvero questa tecnologia e dove sbaglia sul diritto. Scopri l’Academy di Aptus.AI: gratuita, in tre moduli, con attestato di partecipazione finale.